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FAQ

 

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Nel mondo Internet le FAQ (Frequently Asked Questions) sono le domande piu' ricorrenti che vengono poste.

Ne abbiamo raccolte alcune dando loro sintetica risposta.

          

 

IVA

Nota di accredito art. 26 Dpr 633/72. Attenzione perche' la Nota di Credito non si puo' emettere a piacimento, bensi' solo nel caso di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto, ovvero anche in caso di procedure esecutive infruttuose o concorsuali. Non puo' essere emessa per sistemare un mancato pagamento di cliente. Termini di emissione: se non c'e' stata una pattuizione contrattuale all'origine, puo' essere emessa con Iva dal cedente o prestatore entro il limite di 1 anno dall'effettuazione dell'originaria operazione. Se invece il contratto originario lo prevede (e non un accordo successivo), puo' essere emessa con Iva anche dopo 1 anno. A volte puo' succedere che sia il Cliente ad emettere, a fronte di un reso, una nota di addebito: questa procedura e' pero' irregolare (Cassaz. 3/2/2005 n. 2192) per cui la nota di addebito del Cliente non puo' essere registrata in Iva.

Note di accredito art. 26 Dpr 633/72: attenzione ai termini di emissione. La NC puo' essere emessa nell'anno in cui si verificano i presupposti per l'emissione, ovvero anche nell'anno successivo entro il termine di presentazione della Dich. annuale Iva per l'anno precedente. Vedi Circ. 27.4.22.

Nota di accredito art. 26 in presenza di procedure concorsuali o procedure esecutive infruttuose: al fine di recuperare l'Iva rimasta impagata, e' consentita l'emissione di Nota d'accredito quando il cliente debitore risulta definitivamente insolvente (es.: un pignoramento negativo) ovvero quando la procedura concorsuale termina lasciando impagata tutta o parte dell'originaria fattura (es.: chiusura di un fallimento con riparto finale dell'attivo fallimentare uguale a zero). Vedi Circolare del 22.2.2017. Attenzione: vedi Circ. 21.6.2021. Per le procedure concorsuali apertesi dal 26.5.2021 la NC si puo' anticipare alla data di apertura della procedura, cosi' si puo' recuperare l'Iva molto tempo prima.

ATTENZIONE alle nuove regole di detrazione Iva acquisti 2018-2019: vedi la Circolare 27.12.2018; per le fatture che si ricevono a cavallo dell'anno vedere la Circ. 9.12.2021

Dichiarazioni d'intento dall'1.3.2017: Vedi Circolare del 22.2.2017 e quelle del 2020 e 2021

Autovetture - detraibilita' Iva all'acquisto: dall'1.1.2006 e fino al 13.9.2006 si poteva dedurre, anziche' il 10%, il 15% dell'Iva sull'acquisto o sui canoni di leasing, il residuo 85% era  indetraibile. Dopo la condanna della UE e' stata ammessa la detraibilita' al 40% per cui se valeva la pena si poteva presentare istanza di rimborso, valevole per il periodo 1.1.2003-13.9.2006.  ATTENZIONE: chi lo ha fatto per punizione quando la vendera' dovra' versare l'Iva sul 100% del prezzo. Dal 14.9.2006 al 27.6.2007 c'e' l'anarchia, nel senso che la percentuale Iva di detraibilita' e' lasciata al buon senso.  Analogamente l'acquisto di un'autovettura con trasporto promiscuo persone-cose. Per gli agenti di commercio la deducibilita' e' ancora del 100% dell'Iva, anche per piu' auto.  Nel 2008 la situazione e' ancora mutata poi anche nel 2013, essendo scesa al 20% la deducibilita' dei costi auto. La detrazione dell'Iva e' pero' rimasta al 40%.

Iva su spese d'esercizio autovetture : in passato era indetraibile l'Iva sulle spese d'esercizio delle autovetture (es.: su carburanti, manutenzioni e riparazioni, lavaggi,  ecc.). Ora l'Iva si puo' detrarre, anche sulle spese d'esercizio delle autovetture, e compresi i pedaggi autostradali,  generalmente nella misura del 40%.  

Autocarri - detraibilita' Iva sull'acquisto: per i mezzi commerciali (camion, furgoni, autocarri) l'Iva sull'acquisto si deduce al 100%. Spese d'esercizio autocarri - detraibilita' dell'Iva: e' analogamente  detraibile l'Iva sulle spese d'esercizio degli automezzi commerciali classificati autocarri (carburanti, riparazioni, lavaggi, autostrade, ecc.). I cosidetti "falsi autocarri" ora sono equiparati alle autovetture.

Termini emissione fattura: se c'e' un previo DDT la fattura puo' essere emessa al massimo con la data dell'ultimo giorno del mese, affinche' l'Iva relativa sia versata col mese di competenza, che e' il mese della cessione del bene (spedizione merce). Quindi e' possibile redigere materialmente ed emettere la fattura anche oltre la fine del mese, ad es. il 12 del mese successivo, purche' essa sia registrata nel mese precedente e l'Iva sia versata entro il 16 del mese successivo.

Acconti - Termini emissione fattura: in caso di acconti ricevuti, anche dall'estero, la fattura va emessa al momento dell'incasso dell'acconto. Quando si emettera' fattura definitiva al momento della consegna del bene si indichera' nella fattura il corrispettivo totale imponibile della cessione, si detrarra' l'imponibile gia' fatturato con Fatt. n. ... del ... e si applichera' l'eventuale Iva sulla differenza.

IVA - Registrazione bolle doganali: nel registro iva acquisti non si registra la fattura del fornitore estero (che non porta addebito di Iva) ma solo la bolla doganale. Di solito la registrazione Iva comporta che in contabilita' generale si generi la seguente registrazione:
                 Dare                                                                        Avere

          Acquisti merce    100                              Fornitore Bolle Doganali (c/transitorio) 120
          Erario Iva acquisti 20

Talvolta il costo della merce diverge da quanto indicato nella fattura del fornitore in quanto la Dogana evidenzia un imponibile comprensivo di altre voci (dazi, diritti, ecc.); cio' che conta in contabilita' generale e' invece il costo risultante dalla fattura estera, tradotta in euro al cambio del giorno fattura, costo che e' quello vero che si paga. Percio' occorrera' fare gli opportuni adattamenti attraverso giroconti per riportare le cifre alla realta'. Intanto occorrera' chiudere il Fornitore Bolle Doganali facendo

                 Dare                                                                         Avere   

          Fornitore Bolle doganali    120                               Fornitore estero 100
                                                                                        Spedizioniere       20          

L'accredito allo spedizioniere e' conseguente al fatto che, di solito, e' lui che anticipa l'Iva in Dogana. Tale accredito si chiude nel momento in cui registreremo la sua fattura, registrando in Dare le sue competenze tra i costi (sono costi d'acquisto merce).

DDT: il documento di trasporto DDT (ex bolla d'accompagnamento) non e' piu' obbligatorio a condizione che entro le ore 24 dello stesso giorno venga emessa e spedita la relativa fattura; tuttavia chi trasporta beni per la vendita senza il DDT, pur non essendo soggetto a sanzioni, se fermato da agenti dovra' giustificare verbalmente il trasporto e potra' essere successivamente visitato per accertare la regolare emissione della fattura.

Chi possiede piu' unita' locali appartenenti alla stessa impresa non e' piu' obbligato ad emettere il DDT per trasferimenti di merce dall'uno all'altro locale, anche se distanti. Cio' in quanto i beni non escono dalla sfera giuridica dell'impresa. Naturalmente e' necessario che i locali siano regolarmente denunciati sia alla CCIA che all'Ufficio Iva.

 

Imposte dirette - TUIR

Criterio di competenza: ad eccezione dei professionisti e lavoratori autonomi, che sono tassati generalmente per cassa, tutte le imprese sono tassate col criterio di competenza temporale dei costi e dei ricavi (salvo rare eccezioni codificate nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per questo motivo a fine esercizio occorre rettificare tutti quei costi e quei ricavi a cavallo dell'anno, anche col sistema dei ratei e dei risconti, al fine di imputare all'esercizio precedente o successivo la frazione di competenza (es.: costi telefonici, interessi passivi mutui, assicurazioni, ecc.)

Ratei e risconti: sono chiamati cosi' quelle frazioni di un costo o di un ricavo a cavallo dell'anno appartenenti ad un esercizio anziche' all'altro. Sono veri e propri crediti o debiti. Il rateo e' la frazione di un costo ancora da pagare (rateo passivo) ovvero di un ricavo ancora da incassare (rateo attivo). Il risconto e' la stessa cosa, pero' il pagamento del costo o del ricavo e' gia' avvenuto in via anticipata. Si dividono in attivi e passivi: i ratei e risconti attivi sono crediti, quelli passivi sono debiti.

TFM Aministratori: Talvolta le societa' stipulano polizze assicurative per coprire l'indennita' di fine mandato agli amministratori. Le polizze possono prevedere come beneficiario o la societa' o l'amministratore. I premi periodici pagati dalla societa' non sono costi deducibili fiscalmente ma crediti verso la Compagnia assicuratrice, sono invece costi deducibili gli accantonamenti annuali per TFM Amministratori determinati in base alla delibera assembleare che ha quantificato i loro emolumenti, purche' essa sia in data certa anteriore o contestuale alla nomina.

Agenti e rappresentanti

Cessazione del rapporto: in caso di risoluzione del rapporto per opera della casa mandante, al rappresentante e' dovuto il Firr e l'indennita' suppletiva di clientela. Per queste somme il rappresentante non e' obbligato ad emettere fattura, anche se per comodita' lo si fa, in quanto sono somme escluse da Iva ai sensi art. 2 c. 3 Dpr 633/72 trattandosi di indennizzi. Quindi su tali somme non si applica l'Iva ne' l'Enasarco. Se esse sono corrisposte a societa' di capitali non va applicata alcuna ritenuta, se sono corrisposte a Ditte individuali o societa' di persone si applica la ritenuta 20% col codice 1040 in quanto viene considerato reddito di lavoro autonomo (per le societa' di persone le somme maturate fino al 31.12.2003 possono essere escluse da RA se gia' hanno concorso a formare il reddito d'impresa della stessa societa'-vedi DLvo 12.12.2003 n. 344 e R.M. 105/E del 29.7.2005).

Bollo su fatture ?

Per saperlo consultare la nostra Circolare 29.09.15. Nelle fatture emesse col sistema del reverse charge (cioe' senza Iva, vedi fatture dei subappaltatori in edilizia) il bollo non va applicato

 Affitti per contanti?

Dall'1.7.2020 e' possibile pagare l'affitto in contanti per massimo 1.999,99 euro. Oltre occorre uno strumento tracciabile (assegno, bonifico). Se si paga per contanti e' bene rilasciare una ricevuta al conduttore, esente da bollo se si e' optato per la cedolare secca. Dall'1.1.2022 il limite per i pagamenti in contanti si abbassa ad € 999,99.