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    LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI

  • Anticipo delle scadenze delle Dichiarazioni dei redditi al 30.9.2024
  • Nuova comunicazione al Reg. Imprese: e' obbligatoria per tutte le societa' di capitali e il nostro Studio puo' solo spedirla, ma la firma va effettuata digitalmente da un legale rappresentante della societa' (tramite smart card o token). Chi non l'avesse si precipiti a chiederlo al Reg. Imprese.
  • Per i soggetti ISA i pagamenti delle tasse scadenti il 30.6.23 slittano al 20.7.2023 - Vedi Circ. 21.06.23
  • Con il nome di Tregua Fiscale sono stati varati sanatorie e condoni di vario tipo. Per avere un quadro d'insieme consultare la Circ. 2.3.2023
  • Gli acconti scadenti il 30.11.2022: vedi Circ. 16.11.22
  • Il nuovo gravoso adempimento: l'Autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti. Vedi Circolare 4.11.2022
  • ATTENZIONE: Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: la dicitura va apposta non solo nella fattura ma anche nei DDT
  • Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, richiesta dall’art. 1 c. 1062 della L. 178/2020, va apposta anche nel documento di trasporto, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene. La suddetta dicitura non deve invece essere riportata nel “verbale di collaudo o di interconnessione”, nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell’investimento, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento. L'obbligo pertanto costringe le imprese a ricercare tutti i DDT inerenti l'acquisto di beni strumentali, agevolati vuoi col credito d'imposta 40%, 50%, 6%, 10%, ecc. apponendo in calce (anche con un timbro) la stessa dicitura riportata in fattura. E' un lavoro gravoso ed inutile in quanto il DDT e' sempre citato in fattura e non si vede quale utilita' possa avere.
  • L'ennesima dichiarazione: l'Autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti nel periodo pandemico. Vedi Circ. 1.6.22

  • Uno specchietto veloce sulle triangolazioni Iva

  • Un altro specchietto sulla nuova SUPERACE 2021

  • Attenzione alle fatture d'acquisto ricevute a cavallo d'anno: vedi Circ. 9.12.21.

  • Fatturazione elettronica operazioni da/verso l'estero: slittamento dell'obbligo all'1.7.2022. Vedi Circ 9.12.21 e la Circ. 27.4.22  

  • Note di credito per recuperare l'Iva a seguito di procedure concorsuali: ora e' possibile emetterle all'apertura del procedimento. Vedi Circ. 21.6.2021

  • Attenzione all'IMU quando i coniugi hanno due residenze diverse. Vedi la medesima Circolare

  • SuperACE al 15% per il 2021 e nuovo Bonus pubblicita'. Vedi la medesima Circolare

  • Dall'1.7.2021 entra in vigore il nuovo regime OSS per le vendite on line a privati comunitari.

  • Quattro importanti novita' che il Decreto Legge 73, entrato in vigore il 26.5.2021 (Decreto Sostegni-Bis), ha previsto:

    1 - elevato per il 2021 da € 700.000 a € 2 milioni il limite di compensazioni tra crediti e debiti tributari/previdenziali; Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo dell’ammontare cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

    • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

    • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

    Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

    Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese

    2 - in caso di procedure concorsuali (es. fallimento) e' possibile il recupero dell'Iva gia' dal momento della dichiarazione di fallimento. Prima occorreva insinuarsi e aspettare la conclusione della procedura.

    Ricordo i tempi stretti per emettere la Nota di variazione (Nota Credito): essa va emessa entro l'anno in cui si verifica l'evento, cioe' col Decreto di fallimento, pena l'impossibilita' di recuperare tale Iva. La novità si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 data di entrata in vigore del DL 73/2021.

    Il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale e':

    • dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

    • dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

    • dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

    • dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

    3 - Credito d’imposta investimenti beni strumentali ordinari (non 4.0)- Utilizzabilità in un’unica quota annuale (art. 20)

    Con il nuovo c. 1059-bis all’art. 1 della L. 178/2020, viene estesa la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta in un’unica quota annuale, ai soggetti con ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” nel periodo 16.11.2020-31.12.2021.

    4 - Si dispone il differimento al 20.8.2021 della 1° rata dei contributi dovuti sul minimale dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (di cui all’art. 1 della L. 2.8.90 n. 233), scaduta il 17.5.2021 (il 16.5.2021 era domenica).

    In caso di differimento non viene applicata alcuna maggiorazione.

    In sostanza viene “ufficializzato” quanto già anticipato con il messaggio INPS 13.5.2021 n. 1911 pochi giorni prima della scadenza.

  • Bonus investimenti in beni strumentali: e' interessante in quanto sugli acquisti 2020 concede un credito d'imposta, del 6% per i beni ordinari e del 40% per i beni Industria 4.0, poi elevato rispettivamente al 10% e al 50%. Vedasi la Circolare del 15.1.2021.

  • La nuova rivalutazione dei beni d'impresa: puo' essere assai vantaggiosa; vedi Circolare 15.9.2020.

  • Il bollo virtuale sulle Fatture elettroniche: come e quando si deve pagare. Vedi Circolare 15.1.2021

  • Superbonus 110%: Vedi Circolare 15.09.20

  • Proroga dei versamenti imposte per tutti i soggetti ISA e forfettari: si va al 20 luglio 2020.

  • Emergenza coronavirus: e' una giungla di proroghe, sospensioni, differimenti: Consultare le Circolari 2020.

  • Non va mai piu' pagato il saldo Irap 2019 ed il 1° acconto 2020. Vedi Circolare 28.5.2020

  • Per tutti i differimenti e gli eventuali crediti d'imposta vedi Circolare 28.5.2020

  • Dall'1.7.2019 cambia la fatturazione elettronica e i corrispettivi diventano telematici. Vedi Circ. 26.6.2019 

  • Condono errori formali entro il 31.5.2019: Vedi Circ. 17.5.2019

  • Bollo su fatture elettroniche: Vedi Circ. 10.4.2019 

  • Sanatoria irregolarita' formali con 200 euro. Vedi Circ. 10.4.2019

  • Obbligo di Revisore o Collegio sindacale nelle piccole Srl: vedi Circ. 10.4.2019

  • Proroga al 30.4.19 dello Spesometro 2° semestre 2018 e dell'Esterometro di gennaio 2019. 

  • Come compilare l'Esterometro. Vedi Circ. 18.2.2019

  • Aliquote 2021 Enasarco: vedi Circ. 15.01.2021

  • La fatturazione elettronica. Vedi Circ. 26.9.18 , la Circ. 21.11.18, la Circ. 27.12.18 e la Circ. 15.1.2019

  • Come documentare gli acquisti di carburante nel 2019? Vedi Circ. 27.12.18.

  • Attenzione alle Attestazioni che occorrono per i contratti di locazione a canone concordato. Vedi Circ. 26.7.18. E anche la Circ. 27.12.18.

  • Fatturazione elettronica dall'1.7.2018 per i subappalti/subforniture con la Pubblica Amministrazione.

  • ATTENZIONE alla detrazione dell'Iva sulle fatture fornitori a cavallo dell'anno e di fine mese: vedi l'ultima Circolare del 19.1.2018 e quella del 20.2.2018.

  •  Per le fatture a cavallo degli anni 2018 e 2019 vedi la Circ. 27.12.18.

  • Dichiarazioni d'intento: le regole 2020. Vedi Circolare 27.12.2019 e 28.5.2020

  • Professionisti e rimborsi spese vive: Vedi Circ. 5.10.2017

  • Un riepilogo della Cedolare secca: Vedi Circolare 5.10.2017 ; ma attenzione ai contratti concordati che esigono l'attestazione: vedi Circ. 20.2.2018 ed un riepilogo nella Circ. 27.12.18.

  • Nuovo Spesometro 1° semestre 2017: Vedi Circolare 8.9.2017 e 20.02.18

  • Split Payment: estensione. Vedi Circ. 28.6.2017  e successive.

  • Un altro costoso adempimento: la trasmissione delle liquidazioni trimestrali Iva. Vedi Circ. 4.5.2017 

  • L'assurdita' dell'obbligo dell'F24 telematico. Vedi Circ. 4.5.2017 

  • Note credito Iva su procedure concorsuali: quando e' possibile emetterle? Vedi Circ. 22.2.17.

  • Spesometri semestrali e Liquidazioni Iva trimestrali: vedi Circ. 5.1.2017 e 22.2.17

  • Esportatori abituali: nuove Dichiarazioni d'intento: vedi Circ. 5.1.2017 e 22.2.17

  •  Prestazioni di servizi intracomunitari: regole ed esempi. Clicca qui.

  •  Triangolazioni Intracomunitarie: regole ed esempi. Clicca qui.

  •  Cessioni/Acquisti intracomunitari: regole ed esempi. Clicca qui.

  •  I superammortamenti 2015/2016: Vedi ns/ Circolare del 9.11.2015

  • Che fatica gestire un immobile in locazione. Vedi Circ. 29.9.2015

  • Bolli sulle fatture, anche elettroniche: vedi  Circ. 29.9.2015

  • Le aziende devono attrezzarsi con Entratel per poter compilare e spedire telematicamente le CU - Certificazioni Uniche - a dipendenti, lavoratori autonomi, agenti, ecc.

  •  Vendita auto usata: come fare? Vedi Circolare 25.2.14

  •  S. Marino non e' piu' Black List dal 24.2.14 

  •  Come si compila lo Spesometro? Vedi le nostre Circolari 2016.

  • Perdite su crediti: si allargano le maglie per la loro deducibilita' fiscale. Vedi Circ. 29.9.2015

  • Le nuove disposizioni sull'Iva in edilizia. Vedi Circolare 19.7.2012 oppure lo specchietto riepilogativo

  • Spese di rappresentanza, vitto e alloggio: e' tutto cambiato (stavolta in meglio, anche se le complicazioni non mancano). Per avere uno specchio riassuntivo delle possibili casistiche e dei comportamenti da tenere, cliccare su: Spese di rappresentanza. 

  • Auto e Fiscalita' Iva-Dirette - Dall1.1.2013 sull'acquisto e spese di autovetture si deduce il 40% dell'Iva e il 20% dei costi d'esercizio, compresi gli ammortamenti ma nei limiti di 18.076 euro.

  •  VENDITA AUTO USATA: Se un domani venderemo un'autovettura per la quale in sede di acquisto abbiamo detratto il 40% dell'Iva, dovremo emettere fattura assoggettando ad Iva 22% il 40% dell'imponibile. Cio' si ottiene dividendo il corrispettivo totale pattuito per 2,72: si ottiene il 40% dell'imponibile che andra' assoggettato ad Iva 22%, la differenza costituisce il 60% non soggetto ad Iva ex art. 30 L. 388/2000. Vedasi Circ. 25.2.2014

  • Immobili: cosa e' successo in questi ultimi tempi? Come dovranno fare le imprese in caso di vendita o locazione?  Per cercare di capirci qualcosa provate a cliccare su questo specchietto riepilogativo.

  • L'1.1.2007 e' partito il reverse charge nel settore edilizio. Per approfondimenti consultare la nostra Circolare 10.1.2007 e la Circolare del Ministero n. 37/E.   Per avere uno specchio riassuntivo della situazione cliccare qui REVERSE CHARGE RIEPILOGO. Ma tenendo conto che la vendita di immobili a soggetti Iva con opzione per l'Iva sconta sempre il reverse charge.

    • Le aliquote IRPEF 2023 sono:

      Fino a 15.000 euro   aliquota Irpef                     23%

      Da 15.001 a 28.000 euro  "     "                           25%

      Da 28.001 a 50.000 euro "     "                            35%

      Oltre 50.000 euro si applica l'aliquota Irpef del       43%

    • Detrazione 36%/50% per la ristrutturazione di immobili abitativi: facciamo la storia. Dall'1.1.2006 e fino al 30.9.2006 l'aliquota Iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie e' stata aumentata dal 10% al 20% e  la detrazione Irpef viene di conseguenza elevata al 41%. Poi dall'1.10.2006 tutto torna al 10% come Iva ed al 36% come detrazione Irpef (pero' col limite di 48.000 euro per unita' immobiliare ristrutturata e con l'obbligo di specificare in fattura l'ammontare della manodopera). Con la Finanziaria 2008 la detrazione 36% e quella del 55% per risparmio energetico sono state prorogate al 2010. Con la Finanziaria 2009 (L. 203/2008) sia l'agevolazione 36% che l'Iva al 10% sono state ulteriormente prorogate al 2011. Con la Finanziaria 2010 l'agevolazione 36% e' stata prorogata al 2012 e resa permanente l'Iva al 10%.  La detrazione 55% dall'1.1.2011 e' stata spalmata non piu' su 5 ma su 10 anni. Con la Manovra di luglio 2011 e' stata abolita la preventiva comunicazione del 36% a Pescara e la separata indicazione in fattura della manodopera (salvo si tratti di beni significativi). Infine nel 2012 la detrazione 36% e' stata elevata al 50%, con termine al 31.12.2017. La detrazione 55% per risparmio energetico passa al 65% ed e' stata prorogata al 31.12.2017. Ennesima proroga, ma con alcune modificazioni per l'anno 2018 e 2019.
    • Tasso legale d'interesse (art. 1284 c.c.): e' stato del 3% per gli anni 2002 e 2003 e passa, dall' 1/1/2004, al  2,5%.  Dall'1.1.2008 torna al 3%.  Dall'1.1.2010 passa all'1% e dall'1.1.2011 all'1,5%. Infine dall'1.1.2012 aumenta al 2,5% poi torna all'1% dall'1.1.2014, allo 0,50% dall'1.1.2015, allo 0,20% dall'1.1.2016 e allo 0,1% dall'1.1.2017. Poi nel 2018 aumenta allo 0,3% e nel 2019 allo 0,8%. Nel 2020 e' dello 0,05% e nel 2021 dello 0,01%. Nel 2022 e' stato dell'1,25% e dall'1.1.23 e' aumentato al 5%.

    Andamento del tasso legale d'interesse nel tempo: dall'1.11.1886 al 20.4.1942 ammontava al 4%; dal 21.4.1942 e fino al 15/12/90 ammontava al 5%; dal 16/12/90 al 31/12/96 era del 10%; poi fino al 31/12/98 e' stato del 5%; quindi fino al 31/12/2000 e' stato del 2,5%; dall'1/1/2001 al 31/12/2001 e' stato del 3,5%; dall'1/1/2002 al 31/12/2003 e' stato del 3%; dall'1/1/2004 al 31.12.2007 e' del 2,5%; dall'1.1.2008 torna al 3%; dall'1.1.2010 passa all'1% e dall'1.1.2011 all'1,5%. Dall'1.1.2012 diventa del 2,5% poi dall'1.1.2014 ritorna all'1%, dall'1.1.2015 passa allo 0,50%, dall'1.1.2016 allo 0,20% e dall'1.1.2017 allo 0,1%. Nel 2018 passa allo 0,3% e nel 2019 allo 0,8%. Nel 2020 e' dello 0,05% e nel 2021 dello 0,01%.

    • Interessi di mora: fiscalmente non vanno piu' contabilizzati se non al momento del loro incasso. Civilmente, cioe' nella normale contabilita' aziendale, vanno rilevati per competenza solo se il loro incasso sara' certo, altrimenti va bene rilevarli per cassa. Attualmente ammontano all'8% annuo.