- 
			
			Anticipo delle scadenze delle Dichiarazioni dei redditi al 30.9.2024: 
			poi prorogate quest'anno al 31.10.2024
 
			- 
			
			Il CPB o Concordato preventivo biennale: vedi la Circolare 2.10.2024
 
			- 
			
			Il credito d'imposta per acquisto macchinari: fino al 31.12.2025 
			agevola gli investimenti se riducono il fabbisogno energetico-Circ. 
			30.9.2024
 
			- 
			
			Nuova comunicazione al Reg. Imprese: e' obbligatoria per 
			tutte le societa' di capitali e il nostro Studio puo' solo spedirla, 
			ma la firma va effettuata digitalmente da un legale rappresentante 
			della societa' (tramite smart card o token). Chi non l'avesse si 
			precipiti a chiederlo al Reg. Imprese.
 
			- 
			Per i soggetti ISA i pagamenti delle 
			tasse scadenti il 30.6.23 slittano al 20.7.2023 - Vedi
			Circ. 21.06.23
 
			- 
			Con il nome di Tregua Fiscale sono stati 
			varati sanatorie e condoni di vario tipo. Per avere un quadro 
			d'insieme consultare la Circ. 
			2.3.2023
 
			- 
			Gli acconti scadenti il 30.11.2022: vedi
			Circ. 16.11.22
 
			- 
			Il nuovo gravoso adempimento: l'Autodichiarazione 
			degli aiuti di Stato ricevuti. Vedi
			Circolare 4.11.2022 
			
			

 
			
			- ATTENZIONE: Credito 
			d'imposta investimenti in beni strumentali: la dicitura va apposta 
			non solo nella fattura ma anche nei DDT
 
			- Con la risposta a 
			interpello 18.5.2022 n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
			la dicitura con il riferimento normativo del credito d’imposta per 
			investimenti in beni strumentali, richiesta dall’art. 1 c. 1062 
			della L. 178/2020, va apposta anche nel documento di trasporto, 
			trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene. La suddetta dicitura 
			non deve invece essere riportata nel “verbale di collaudo o di 
			interconnessione”, nel presupposto che riguardi univocamente i beni 
			oggetto dell’investimento, essendo tali documenti, per le 
			caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni 
			diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento. L'obbligo pertanto 
			costringe le imprese a ricercare tutti i DDT inerenti l'acquisto di 
			beni strumentali, agevolati vuoi col credito d'imposta 40%, 50%, 6%, 
			10%, ecc. apponendo in calce (anche con un timbro) la stessa 
			dicitura riportata in fattura. E' un lavoro gravoso 
			ed inutile in quanto il DDT e' sempre citato in fattura e non si 
			vede quale utilita' possa avere.
 
			- 
			
			L'ennesima dichiarazione: l'Autodichiarazione degli 
			aiuti di Stato ricevuti nel periodo pandemico. Vedi
			Circ. 1.6.22
			 
			- 
			
			
			Uno 
			specchietto veloce sulle triangolazioni Iva
 
			- 
			
			Un altro specchietto sulla nuova
			SUPERACE 2021
			 
			- 
			
			Attenzione alle fatture d'acquisto ricevute a cavallo 
			d'anno: vedi Circ. 9.12.21.
			 
			- 
			
			Fatturazione 
			elettronica operazioni da/verso l'estero: slittamento dell'obbligo all'1.7.2022. Vedi
			Circ 9.12.21 e la
			Circ. 27.4.22  
			
			 
			- 
			
			Note di credito per recuperare l'Iva a seguito di 
			procedure concorsuali: ora e' possibile emetterle all'apertura del 
			procedimento. Vedi Circ. 
			21.6.2021
 
			- 
			
			Attenzione all'IMU quando i coniugi hanno due 
			residenze diverse. Vedi la medesima Circolare
 
			- 
			
			SuperACE al 15% per il 2021 e nuovo Bonus pubblicita'. 
			Vedi la medesima Circolare
 
			- 
			
			Dall'1.7.2021 entra in vigore il nuovo regime OSS per 
			le vendite on line a privati comunitari.
 
			- 
			
			Quattro importanti novita' che il Decreto Legge 73, 
			entrato in vigore il 26.5.2021 (Decreto Sostegni-Bis), ha previsto:
			
			1 - elevato per il 2021 da € 700.000 a € 2 milioni 
			il limite di compensazioni tra crediti e debiti 
			tributari/previdenziali; Per il solo anno 2021, viene incrementato 
			da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo dell’ammontare 
			cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
			
			• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel 
			modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
			
			• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto 
			fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
			
			Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame 
			era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 
			del DL 34/2020).
			
			Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio 
			rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la 
			liquidità delle imprese
			
			2 - in caso di procedure concorsuali (es. fallimento)
			e' possibile il recupero dell'Iva gia' dal momento della 
			dichiarazione di fallimento. Prima occorreva insinuarsi e 
			aspettare la conclusione della procedura.
			
			Ricordo i tempi stretti per emettere la Nota di 
			variazione (Nota Credito): essa va emessa entro l'anno in cui si 
			verifica l'evento, cioe' col Decreto di fallimento, pena 
			l'impossibilita' di recuperare tale Iva. La novità si applica alle 
			sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 data di entrata in 
			vigore del DL 73/2021. 
			
			Il momento da cui il debitore si considera 
			assoggettato a una procedura concorsuale e': 
			
			• dalla data della sentenza dichiarativa del 
			fallimento;
			
			• dalla data del provvedimento che ordina la 
			liquidazione coatta amministrativa;
			
			• dalla data del decreto di ammissione alla procedura 
			di concordato preventivo;
			
			• dalla data del decreto che dispone la procedura di 
			Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
			
			3 - Credito d’imposta investimenti beni 
			strumentali ordinari (non 4.0)- Utilizzabilità in un’unica quota 
			annuale (art. 20)
			
			Con il nuovo c. 1059-bis all’art. 1 della L. 
			178/2020, viene estesa la possibilità di utilizzare in compensazione 
			nel modello F24 il credito d’imposta in un’unica quota annuale, ai 
			soggetti con ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di euro che 
			effettuano investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” nel 
			periodo 16.11.2020-31.12.2021. 
			
			4 - Si dispone il differimento al 20.8.2021 della 1° 
			rata dei contributi dovuti sul minimale dagli iscritti alle Gestioni 
			speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività 
			commerciali (di cui all’art. 1 della L. 2.8.90 n. 233), scaduta il 
			17.5.2021 (il 16.5.2021 era domenica).
			
			In caso di differimento non viene applicata alcuna 
			maggiorazione.
			
			In sostanza viene “ufficializzato” quanto già 
			anticipato con il messaggio INPS 13.5.2021 n. 1911 pochi giorni 
			prima della scadenza.
 
			- 
			
Bonus investimenti in beni strumentali: e' interessante in 
	quanto sugli acquisti 2020 concede un credito d'imposta, del 6% per i beni 
	ordinari e del 40% per i beni Industria 4.0, poi elevato rispettivamente al 10% 
	e al 50%. Vedasi la Circolare del 
	15.1.2021.
 
			- 
			
La nuova rivalutazione dei beni d'impresa: puo' essere assai 
	vantaggiosa; vedi Circolare 15.9.2020.
 
			- 
			
Il bollo virtuale sulle Fatture elettroniche: come e quando si 
	deve pagare. Vedi Circolare 15.1.2021
 
			- 
			
 
			- 
			
			Superbonus 110%: Vedi
			Circolare 15.09.20
 
			- 
			
Proroga dei versamenti imposte per tutti i soggetti ISA 
	e forfettari: si va al 20 luglio 2020.
 
			- 
			
Emergenza coronavirus: e' una giungla di proroghe, 
	sospensioni, differimenti: Consultare le Circolari 2020.
 
			- 
			
Non va mai piu' pagato il saldo Irap 2019 ed il 1° 
	acconto 2020. Vedi Circolare 
	28.5.2020
 
			- 
			
Per tutti i differimenti e gli eventuali crediti 
	d'imposta vedi 
	Circolare 28.5.2020
 
			- 
			
Dall'1.7.2019 cambia la fatturazione elettronica e i corrispettivi diventano telematici. Vedi
			Circ. 26.6.2019 
 
			- 
			
Condono errori formali entro il 31.5.2019: Vedi 
			Circ. 17.5.2019
 
			- 
			
Bollo su fatture elettroniche: Vedi Circ.
			10.4.2019 
 
			- 
			
Sanatoria irregolarita' formali con 200 euro. Vedi
			Circ. 10.4.2019
 
			- 
			
Obbligo di Revisore o Collegio sindacale nelle piccole Srl: vedi
			Circ. 10.4.2019
 
			- 
			
Proroga al 30.4.19 dello Spesometro 2° semestre 2018 e dell'Esterometro di gennaio 2019. 
 
			- 
			
Come compilare l'Esterometro. Vedi
			Circ. 18.2.2019
 
			- 
			
Aliquote 2021 Enasarco: vedi
			Circ. 15.01.2021
 
			- 
			
La 
			fatturazione elettronica. Vedi 
			Circ. 26.9.18 , la 
			Circ. 21.11.18, la 
			Circ. 27.12.18 e la 
			Circ. 15.1.2019
 
			- 
			
Come documentare gli acquisti di carburante nel 2019? 
			Vedi Circ. 27.12.18.
 
			- 
			
Attenzione alle Attestazioni che occorrono per i contratti di locazione a canone concordato. 
			Vedi Circ. 26.7.18. E anche la 
			Circ. 27.12.18.
 
			- 
			
Fatturazione elettronica dall'1.7.2018 per i subappalti/subforniture con la Pubblica Amministrazione.
 
			- 
			
ATTENZIONE alla detrazione dell'Iva sulle fatture fornitori a cavallo dell'anno e di fine mese: vedi l'ultima Circolare del 19.1.2018
			e quella del 
			20.2.2018.
 
			- 
			
 Per le fatture a cavallo degli anni 2018 e 2019 vedi la 
			Circ. 27.12.18.
 
			- 
			
Dichiarazioni d'intento: le regole 2020. Vedi 
	Circolare 27.12.2019 e 
			28.5.2020
 
			- 
			
Professionisti e rimborsi spese vive: 
			Vedi Circ. 5.10.2017
 
			- 
			
Un riepilogo della Cedolare secca: 
			Vedi Circolare 5.10.2017 ; ma attenzione ai contratti concordati 
			che esigono l'attestazione: vedi Circ.
			20.2.2018 ed un riepilogo nella 
			Circ. 27.12.18.
 
			- 
			
Nuovo 
			Spesometro 1° semestre 2017: 
			Vedi Circolare 8.9.2017 e 
			20.02.18
 
			- 
			
Split Payment: estensione. Vedi
			Circ. 28.6.2017  e successive.
 
			- 
			
Un altro costoso adempimento: la trasmissione delle liquidazioni trimestrali Iva. Vedi 
			Circ. 4.5.2017  
			
 
			- 
			
L'assurdita' dell'obbligo dell'F24 telematico. Vedi
			Circ. 4.5.2017 
 
			- 
			
Note credito Iva su procedure concorsuali: quando e' possibile emetterle? Vedi 
			Circ. 22.2.17.
 
			- 
			
Spesometri semestrali e Liquidazioni Iva trimestrali: vedi
			Circ. 5.1.2017 e 
			22.2.17
 
			- 
			
Esportatori abituali: nuove Dichiarazioni d'intento: vedi 
			Circ. 5.1.2017 e 
			22.2.17
 
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 Prestazioni di servizi intracomunitari: regole ed esempi.
			Clicca qui.
 
			- 
			
 Triangolazioni Intracomunitarie: regole ed esempi.
			Clicca qui.
 
			- 
			
 Cessioni/Acquisti intracomunitari: regole ed esempi.
			Clicca qui.
 
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 I superammortamenti 2015/2016: Vedi ns/
			Circolare del 9.11.2015
 
			- 
			
Che fatica gestire un immobile in locazione. Vedi 
			Circ. 29.9.2015
 
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Bolli sulle fatture, anche elettroniche: vedi  
			Circ. 29.9.2015
 
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			Le aziende devono attrezzarsi con Entratel per poter compilare e spedire telematicamente le CU - Certificazioni Uniche - a dipendenti, lavoratori autonomi, agenti, ecc.
			
 
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 Vendita auto usata: come fare? Vedi 
			Circolare 25.2.14
 
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 S. Marino non e' piu' Black List dal 24.2.14 
 
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 Come si compila lo Spesometro? Vedi le nostre Circolari 2016.
 
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Perdite su crediti: si allargano le maglie per la loro deducibilita' fiscale. Vedi
			Circ. 29.9.2015
 
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Le nuove disposizioni sull'Iva in edilizia. Vedi Circolare 19.7.2012 oppure lo 
			specchietto riepilogativo
 
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Spese di rappresentanza, vitto e alloggio: e' tutto cambiato (stavolta in meglio, anche se le complicazioni non mancano). Per avere uno specchio riassuntivo delle possibili casistiche e dei comportamenti da tenere, cliccare su:
			Spese di rappresentanza. 
			
 
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			Auto e Fiscalita' Iva-Dirette - Dall1.1.2013 sull'acquisto e spese di autovetture si deduce il 40% dell'Iva e il 20% dei costi d'esercizio, compresi gli ammortamenti ma nei limiti di 18.076 euro.
 
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			 VENDITA AUTO USATA: Se un domani venderemo un'autovettura per la quale in sede di acquisto abbiamo detratto il 40% dell'Iva, dovremo emettere fattura assoggettando ad Iva 22% il 40% dell'imponibile. Cio' si ottiene dividendo il corrispettivo totale pattuito per
			2,72: si ottiene il 40% dell'imponibile che andra' assoggettato ad Iva 22%, la differenza costituisce il 60% non soggetto ad Iva ex art. 30 L. 388/2000. Vedasi Circ.
			25.2.2014. 
 
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Immobili: cosa e' successo in questi ultimi tempi? Come dovranno fare le imprese in caso di vendita o locazione?  Per cercare di capirci qualcosa provate a cliccare su questo
			specchietto riepilogativo.
			
 
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L'1.1.2007 e' partito il 
			reverse charge nel settore edilizio. Per approfondimenti consultare la nostra Circolare 10.1.2007 e la 
			Circolare del Ministero n. 37/E.   Per avere uno specchio riassuntivo della situazione cliccare qui
			REVERSE CHARGE RIEPILOGO.
 Ma tenendo conto che la vendita di immobili a soggetti Iva con opzione per l'Iva sconta sempre il reverse charge.
 
			- 
			
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					Le aliquote IRPEF 2023 sono:Fino a 15.000 euro   aliquota Irpef                     23%
					Da 15.001 a 28.000 euro  "     "                           25%
					Da 28.001 a 50.000 euro "     "                            35%
					Oltre 50.000
					euro si applica l'aliquota Irpef del       43%
				  
			
			
				- Detrazione 36%/50% per la ristrutturazione di immobili abitativi: facciamo la storia. Dall'1.1.2006 e fino al 30.9.2006 l'aliquota Iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie e' stata aumentata dal 10% al 20% e  la detrazione Irpef viene di conseguenza elevata al
				41%. Poi dall'1.10.2006 tutto torna al 10% come Iva ed al 36% come detrazione Irpef (pero' col limite di 48.000 euro per
				unita' immobiliare ristrutturata e con l'obbligo di specificare in fattura l'ammontare della manodopera). Con la Finanziaria 2008 la detrazione 36% e quella del 55% per risparmio energetico sono state prorogate al 2010. Con la Finanziaria 2009 (L. 203/2008) sia l'agevolazione 36% che l'Iva al 10% sono state ulteriormente prorogate al 2011. Con la Finanziaria 2010 l'agevolazione 36% e' stata prorogata al 2012 e resa permanente l'Iva al 10%.  La detrazione 55% dall'1.1.2011 e' stata spalmata non piu' su 5 ma su 10 anni. Con la Manovra di luglio 2011 e' stata abolita la preventiva comunicazione del 36% a Pescara e la separata indicazione in fattura della manodopera (salvo si tratti di beni significativi). Infine nel 2012 la detrazione 36% e' stata elevata al 50%, con termine al 31.12.2017. La detrazione 55% per risparmio energetico passa al 65% ed e' stata prorogata al 31.12.2017. Ennesima proroga, ma con alcune modificazioni per l'anno 2018 e 2019.
 
				- Tasso legale d'interesse (art. 1284 c.c.): e' stato del 3% per gli anni 2002 e 2003 e passa, dall' 1/1/2004, al  2,5%.  Dall'1.1.2008 torna al 3%.  Dall'1.1.2010 passa all'1% e dall'1.1.2011 all'1,5%. Infine dall'1.1.2012 aumenta al 2,5% poi torna all'1% dall'1.1.2014, allo 0,50% dall'1.1.2015, allo 0,20% dall'1.1.2016 e allo 0,1% dall'1.1.2017. Poi nel 2018 aumenta allo 0,3% e nel 2019 allo 0,8%. 
			Nel 2020 e' dello 0,05% e nel 2021 dello 0,01%. Nel 2022 e' stato 
				dell'1,25% e dall'1.1.23 e' aumentato al 5%.
 
			
			Andamento del tasso legale d'interesse nel tempo: dall'1.11.1886 al 20.4.1942 ammontava al 4%; dal 21.4.1942 e fino al 15/12/90 ammontava al 5%; dal 16/12/90 al 31/12/96 era del 10%; poi fino al 31/12/98 e' stato del 5%; quindi fino al 31/12/2000 e' stato del 2,5%; dall'1/1/2001 al 31/12/2001 e' stato del 3,5%; dall'1/1/2002 al 31/12/2003 e' stato del 3%; dall'1/1/2004 al 31.12.2007 e' del 2,5%; dall'1.1.2008 torna al 3%; dall'1.1.2010 passa all'1% e dall'1.1.2011 all'1,5%. Dall'1.1.2012 diventa del 2,5% poi dall'1.1.2014 ritorna all'1%, dall'1.1.2015 passa allo 0,50%, dall'1.1.2016 allo 0,20% e dall'1.1.2017 allo 0,1%. Nel 2018 passa allo 0,3% e nel 2019 allo 0,8%. 
			Nel 2020 e' dello 0,05% e nel 2021 dello 0,01%.
			
				- Interessi di mora: fiscalmente non vanno piu' contabilizzati se non al momento del loro incasso. Civilmente, cioe' nella normale contabilita' aziendale, vanno rilevati per competenza solo se il loro incasso sara' certo, altrimenti va bene rilevarli per cassa. Attualmente ammontano all'8% annuo.